Una firma per la legittima difesa in casa propria

Fino al 28 maggio si può firmare per la proposta di legge che elimina l’eccesso colposo di chi difende il proprio domicilio da intrusioni esterne

14 Aprile 2016
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Furto

Fino al 28 maggio sarà possibile firmare, negli uffici anagrafe di ogni Comune, la proposta di legge sulla legittima difesa.

A presentare la proposta è stata l’Italia dei valori. A favore della proposta si sta creando un forte movimento di opinione.

 

“Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l’esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui abitazioni o altri luoghi di privata dimora – si legge nel testo – compresi quelli ove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l’altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, dà luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile ed urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)), escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio
quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello “sceriffo fai da te” cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: “imputet sibi” ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1). Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2)”.

 

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)

1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;

b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”:

c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;

d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)

1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

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