
Amanti delle patatine fritte, e del fritto in generale fate attenzione: la nuova sentenza 14467/017 dà il via alla nascita delle molestie olfattive. La Cassazione ha inserito questo genere di cose come nuova voce del getto pericoloso di cose (articolo 674 del Codice penale), in seguito a una particolare e al quanto divertente vicenda condominiale.
“…i proprietari di un appartamento sono stati accusati dai condomini residenti al terzo piano di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti dalla loro cucina. I vicini del piano inferiore si sono difesi affermando che questi fumi provenivano dalla cucina e che per questo motivo non potevano essere accusati di reato…”
Questa storia, alquanto bizzarra, ha però visto nascere la condanna nei confronti degli imputati dichiarandoli colpevoli di getto pericolo di cose e respingendo così le loro argomentazioni in base alle quali tale norma non sarebbe estensibile agli odori.
La Cassazione ha deciso quindi che la voce “getto pericolo di cose” può essere configurata anche nel caso di “molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c”.