Galimberti: “Se verrò eletto, bloccherò definitivamente il parcheggio alla Prima Cappella”

Il candidato alle primarie di centrosinistra annuncia il blocco dell’autosilo tra le prime azioni del suo mandato, in caso di vittoria

12 Dicembre 2015
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prima cappella parcheggio

“Come preannunciato nelle scorse settimane ecco il provvedimento di revoca (non una semplice promessa o dichiarazione) di tutti gli atti relativi alla procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del parcheggio del Sacro Monte. Appena mi insedierò come sindaco potrò finalmente dare corso a questo procedimento”. 

Davide Galimberti, candidato alle primarie di centrosinistra, annuncia il blocco definitivo della realizzazione del contestato autosilo.

“La bozza del provvedimento di revoca già predisposto costituirà parte integrante del mio programma per le elezioni del 2016 – dichiara Galimberti – questo perché tra le priorità della mia amministrazione ci sarà la valorizzazione del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, attraverso la creazione di una grande area pedonale, raggiungibili con il mezzo pubblico così da rendere concreto il recupero dell’albergo del Campo dei Fiori. Tale impegno programmatico, quindi, confligge con la previsione, assunta dalla precedente amministrazione, di realizzare il parcheggio della Prima Cappella”.

Un atto concreto dunque che si aggiunge al risultato già ottenuto da Galimberti durante la campagna elettorale per le primarie: l’istituzione del PLIS Cintura Verde Sud Varese, il parco che da anni i varesini chiedono a gran voce, e in particolare gli abitanti del quartiere di Bizzozero. Il PLIS verrà, infatti, finalmente discusso in Consiglio comunale per la definitiva approvazione il 22 dicembre 2015. “Questo risultato è stato raggiunto grazie all’istanza per l’esercizio del potere sostitutivo che ho predisposto e depositato in Comune lo scorso 16 novembre, sottoscritta da me e da oltre 60 cittadini di Bizzozero. Varese ha bisogno di concretezza e di fare. Meno parole e più fatti questo è lo slogan di un amministratore moderno. Per questo domani è importante votare per me”.

 

SCHEMA DI MASSIMA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PARCHEGGIO DELLA PRIMA CAPPELLA

Premesso che

– è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione, tra l’altro, del parcheggio della Prima Cappella;

– a fronte della sottoscrizione del predetto Accordo di Programma il Comune di Varese ha indetto la procedura concorsuale relativa alla progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio della Prima Cappella;

– in data….,il Comune di Varese ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori a favore dell’impresa…..e successivamente ha provveduto all’aggiudicazione definitiva;

– i lavori non sono stati ancora iniziati e non si è ancora provveduto alla stipula del contratto;

Tenuto conto che nel programma del candidato alla carica di Sindaco di Varese Davide Galimberti (che ha vinto le elezione amministrative del 2016), relativamente al Parcheggio della Prima Cappella, era espressamente previsto che:
-“Tra le priorità della nuova amministrazione ci sarà la valorizzazione del Sacro Monte e del Campo dei Fiori attraverso la creazione di una grande area pedonale, raggiungibili solo con il mezzo pubblico così da rendere concreto il recupero dell’albergo del Campo dei Fiori.
– e che avrebbe provveduto alla revoca di tutti gli atti relativi alla procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione dei lavori;

Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n… del ….., ha approvato l’atto d’indirizzo con cui formalmente ha dato mandato ai competenti organi di procedere alla revoca di tutti gli atti relativi alla procedura riguardante il parcheggio in questione;

Rilevato che è stato regolarmente avviato il procedimento di revoca ai sensi, tra l’altro dell’art. 7 della L. 241/90;

Visto l’art. 21 quinques della L. 241/90 che stabilisce che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”

Considerato che nella comparazione tra i costi ed i benefici derivanti dalla realizzazione del parcheggio è emerso un chiaro sbilanciamento a favore della non realizzazione dell’opera anche al fine di risparmiare risorse (oltre 2,5 milioni di euro) che potrebbero, invece, essere investite per la riqualificazione del Sacro Monte e dell’accesso allo stesso borgo attraverso il mezzo pubblico;

Tenuto conto che compete all’amministrazione la valutazione dell’interesse pubblico ed il suo bilanciamento rispetto agli altri interessi rilevanti in una determinata situazione, sicché deve ritenersi ben possibile che, in un mutato contesto di fatto o di diritto, o semplicemente in considerazione di un diverso apprezzamento di una determinata scelta (quale ad esempio a fronte del cambio di amministrazione), la stessa riveda le decisioni in precedenza assunte;

Preso atto che nel caso in esame sussistono anche le esigenze, derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, riconducibili nel mutato quadro politico-amministrativo dell’amministrazione comunale in esito alle elezioni amministrative del giugno 2016, rispondente alle esigenze manifestate in sede di campagna elettorale e nel programma amministrativo del sindaco;

Considerato che secondo consolidata giurisprudenza la scelta di non dar corso ad un’opera pubblica rappresenta “una scelta di politica amministrativa che obbedisce ai criteri di convenienza e di opportunità liberamente valutabili dagli organi politici-amministrativi dell’ente locale nell’ambito di competenza della riserva di amministrazione”, anche a fronte “delle elezioni intervenute medio tempore, e di una mutata valutazione di opportunità delle scelte in materia di tempo libero e infrastrutture pubbliche”; così “i costi di questa scelta effettuata dalla nuova amministrazione (…) devono essere qualificate come costi di esercizio del potere amministrativo correlato alla realizzazione dell’opera deliberata e approvata dagli organi politici e amministrativi dell’ente locale (…) pertanto non costituiscono danno erariale” (Corte dei Conti, Sez. reg. giur. Lombardia, 2.5.2005, n. 324);

Vista la L. 241/90 e il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, rilevato e preso atto,

REVOCA

il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori di esecuzione del parcheggio della Prima Cappella a favore dell’impresa….unitamente a tutti gli atti relativi alla procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione dei lavori.

Varese, giugno 2016

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