Da giovedì in vigore l’ordinanza antismog. Stop ai Diesel Euro 3

Il sindaco ha firmato le misure per contenere l’inquinamenro

27 Gennaio 2016
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Smog

 

Entra in vigore domani, giovedì 28 gennaio, l’ordinanza antismog (provvedimenti preordinati al contenimento delle situazioni di emergenza determinate dal superamento dei valori limite stabiliti per l’inquinante PM10 – polveri sottili), firmata oggi pomeriggio dal sindaco Attilio Fontana. 

L’ordinanza resta in vigore fino a espressa revoca.

«Ancora oggi i valori sono sopra la soglia, a 56 microgrammi, e quindi abbiamo deciso di fare l’ordinanza – hanno spiegato il sindaco e l’assessore alla Tutela Ambientale Riccardo Santinon -. Abbiamo inserito come detto più volte le misure per ridurre la temperatura nelle case, oltre alle misure per le auto».

Nel dettaglio il provvedimento prevede:

A partire dal giorno 28 gennaio 2016 e sino ad espressa revoca:

1) L’estensione delle limitazioni già vigenti di cui alla d.G.R. n. X/2578 del

31.10.2014 (divieti per gli altri diesel già inseriti nei provvedimenti regionali validi dal 15 ottobre al 15 aprile) ai seguenti veicoli a motore non adibiti a servizio pubblico:

– autoveicoli Euro 3 diesel non dotati di sistemi di riduzione della massa di  particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del

particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4;

– motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli (nell’ordinanza allegata elenco completo)

– veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli

elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

– veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl,

per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

– autoveicoli commerciali Euro 3 diesel (esclusivamente dalle 7.30 alle 11);

2) La riduzione del valore massimo delle temperature dell’aria a 20 gradi centigradi nelle unità immobiliari ad uso  residenziale ed a 18 gradi centigradi negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili. Fanno eccezione: edifici adibiti ad ospedali, case di cura e assimilabili, ivi compresi  quelli adibiti a ricovero o cura di minori ed anziani, nonché le  strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti  o di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici limitatamente alle  zone riservate alla permanenza ed al trattamento medico dei degenti e  degli ospiti.

3) La riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli  impianti termici destinati alla climatizzazione invernale (quindi da 14 a 12 ore)

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