Urne aperte dalle 7 alle 23: si vota per rinnovare il Parlamento europeo e 84 comuni in provincia di Varese

A Varese sono chiamati al voto oltre 700.000 elettori, per le elezioni europee. Alle comunali saranno chiamati invece oltre 260.000 cittadini per oltre la metà degli enti locali in provincia

25 Maggio 2014
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Voto

Dalle 7 di questa mattina si vota in tutta la provincia di Varese per rinnovare il Parlamento europeo. Mentre per le elezioni comunali si voterà in 84 comuni, tutti sotto i 15.000 abitanti, a turno unico.

Per le comunali verranno rinnovate le amministrazioni di 84 comuni, eleggendo 651 consiglieri comunali. La popolazione complessiva dei comuni chiamati al voto è di 312.431 abitanti.
Gli aventi diritto al voto sono 260.886.

Per le europee gli aventi diritto sono invece 714.041.

Il voto in Italia

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli regionali dell’Abruzzo e del Piemonte e dei sindaci e dei consigli di 3.900 comuni delle regioni a statuto ordinario (di cui 24 capoluoghi di provincia).

Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, in 37 comuni della Sicilia ed in 18 comuni della Sardegna (di cui 2 capoluoghi di provincia).

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

COME SI VOTA

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza.
Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata.
È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Elezioni amministrative 2014
I primi ad andare al voto il 4 maggio saranno gli 11 comuni del Trentino-Alto Adige. Poi, il 25 maggio i restanti 4087 comuni.
I comuni interessati alle consultazioni elettorali del 25 maggio prossimo relative alla elezione del sindaco e del consiglio comunale sono 3901 nelle regioni a statuto ordinario, 131 in Friuli Venezia Giulia, 37 in Sicilia e 18 in Sardegna.

I comuni capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale sono: Biella, Verbania, Vercelli, Bergamo, Cremona, Pavia, Padova, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Firenze, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Ascoli Piceno, Pesaro, Pescara, Teramo, Campobasso, Bari, Foggia, Potenza, Caltanissetta, Sassari, Tortolì.

Si vota anche in Piemonte e Abruzzo per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
•per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
•per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
•per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
•solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:
•le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
•ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
•tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
•tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
•tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
•manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:
•le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
•nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

 

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