Bonus 80 euro, ecco chi ne ha diritto

Un approfodimento della Cgil Varese, diffuso con la newsletter di maggio, informa i cittadini su chi potrà accedere agli sgravi in busta paga previsti del governo Renzi

02 Giugno 2014
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Renzinuovo

Il bonus di 80 euro, promesso dal governo Renzi, sta arrivando. E per sapere chi ne avrà diritto e chi no, la Cgil di Varese ha pubblicato, nella sua newsletter, un vademecum per informare i lavoratori.

Di cui riportiamo alcuni estratti. L’argomento, infatti, è stato al centro degli ultimi dibattiti e soprattutto è una di quelle misure importanti per i cittadini.

Chi ne ha diritto?

Il Bonus di 80 euro, innanzitutto, consiste in una riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. E, secondo le disposizioni del governo, ne ha diritto tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i lavoratori a collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e a progetto (Co.- Co.Pro.), borsisti, tirocinanti e stagisti, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione e in disoccupazione.

Sono esclusi i contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi da pensione (quindi i pensionati), da partite IVA oppure compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni e le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

Il riconoscimento del Bonus Avviene nel rispetto di tre condizioni:
• tipologia reddituale
• esistenza di un debito di imposta
• reddito complessivo

Tipologia reddituale:

i potenziali beneficiari del Bonus sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:
• redditi da lavoro dipendente
• compensi percepiti da lavoratori soci delle cooperative
• somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o tirocinio
• redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
• remunerazione dei Sacerdoti
• compensi per lavori socialmente utili
• le prestazioni pensionistiche complementari (erogate dai Fondi Pensione)
• altri redditi assoggettabili ad IRPEF
Debito di imposta a favore dell’Erario (trattenuta IRPEF): l’IRPEF a debito del lavoratore deve comunque essere positiva dopo aver applicato la sola detrazione fiscale prevista per il reddito di lavoro dipendente (produzione reddito). Ne consegue che tutti coloro che possiedono redditi sino a 8.000 euro (per essere precisi fino a 8.145,32 euro) non riceveranno alcunché, essendo considerati incapienti. Ciò in quanto l’imposta prodotta dal reddito è tutta assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante.

Esempio di “incapiente”: reddito da lavoro svolto tutto l’anno, 7.500 euro; imposta lorda 1.725 euro (aliquota del 23%); detrazione per lavoro dipendente spettante 1.880 euro; imposta dovuta: 0.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché degli importi legati all’incremento di produttività, soggetti a ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 10%. Alla formazione del reddito complessivo, utile a determinare il diritto al Bonus, concorrono anche i redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca nonché redditi assimilabili a lavoro dipendente come gli interessi su crediti di lavoro e di rivalutazione monetaria riferiti al 2014, concessi dal giudice nelle sentenze di condanna del datore di lavoro.

A quanto ammonta il Bonus

Il Bonus, che non concorre alla formazione di reddito (quindi è al netto), è determinato dalla quantità di reddito annuo lordo che il datore di lavoro presume percepirà nel 2014 il suo dipendente (in caso di più redditi, il lavoratore deve comunicarne i dettagli al datore di lavoro): spetta per intero se il reddito non supera i 24.000 euro, spetta in misura ridotta se invece il reddito supera i 24.000 ma non i 26.000.
Non spetta nulla se si ha un reddito pari o superiore a 26.000 euro.
Il riferimento reddituale è su base annua, ma l’erogazione del bonus avverrà mensilmente da maggio a dicembre:
• se il reddito non supera i 24.000 euro spettano 640 euro da maggio a dicembre 2014, dunque, 80 euro al mese
• se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma inferiore ai 26.000 spetta un bonus ridotto che si ottiene applicando la seguente formula: 640 X (26.000 – reddito) : 2.000 dove 640 è il Bonus pieno; 26.000 è il limite massimo di reddito; il reddito da sottrarre è quello posseduto dal lavoratore; il divisore 2.000 è la differenza tra i due limiti massimi di 24.000 e 26.000 euro.

Erogazione del Bonus

Per ottenere il Bonus non occorre inoltrare una domanda, sarà erogato “in via automatica” a partire dalla busta paga di maggio, dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), sulla base dei dati reddituali in suo possesso.
Il diritto al Bonus è da considerarsi “automatico” perché le somme percepite sono sostitutive dei redditi da lavoro dipendente. Ai fini dell’erogazione automatica del Bonus l’ente erogatore (INPS) è considerato sostituto d’imposta. Quindi, l’INPS sulla base dei dati reddituali in suo possesso erogherà il Bonus calcolato in riferimento alle prestazioni del 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Così come, possedendo altri redditi, l’interessato, per evitare di pagare un conguaglio negativo in fase di dichiarazione dei redditi, può comunicare all’azienda di non applicare alcuna detrazione, allo stesso modo, avendo ad esempio due o più rapporti di lavoro (part-time; co.co.-co…), l’interessato potrebbe comunicare la situazione reddituale complessiva ad una o a più aziende affinché il Bonus non venga erogato (si veda comunque il capitolo sui casi particolari).
Il bonus dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Nel caso di lavoratori assunti e cessati in corso d’anno il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno come prevede il punto 3 della circolare A.E. n.8/ E (concetto non chiarissimo, si rinvia al paragrafo dei casi particolari). La quantità di Bonus erogata verrà indicata sul CUD 2015 relativo ai redditi 2014.

Casi particolari

Colf e badanti non riceveranno il Bonus in busta paga, perché i datori di lavoro domestici non sono sostituti di imposta e non possono anticipare il credito. Infatti, Colf e Badanti non ricevono il CUD. Pertanto i collaboratori familiari che ne hanno diritto potranno ottenerlo nel 2015 in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) che i collaboratori sono comunque obbligati ad effettuare proprio perché no sono soggetti ad alcuna ritenuta in busta paga.

Lavoratori senza sostituto d’imposta perché ad esempio il rapporto di lavoro è cessato prima del maggio 2014, se ne hanno diritto, potranno recuperare quanto spettante con la dichiarazione dei redditi relativa al 2014 che si effettuerà nel 2015.

Lavoratori con un solo rapporto di lavoro part-time con lavoro svolto tutti i mesi dell’anno, se ne ha diritto, riceverà bonus, come un lavoratore full-time.

Lavoratori con più rapporti di lavoro, oppure collaboratori coordinati continuativi (Co.Co.Co) anche a progetto, con più committenti, oppure lavoratori a chiamata. In questi casi più datori di lavoro potrebbero riconoscere il Bonus in contemporanea, visto l’obbligo di legge ribadito anche dalla circolare dell’Agenzie delle Entrate. In questa evenienza il lavoratore sarà tenuto alla restituzione del Bonus eccedente sulla busta paga dei mesi successivi o in sede di conguaglio fiscale di fine anno o di fi ne rapporto di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi. Per evitare ciò i lavoratori interessati potrebbero comunicare preventivamente a un determinato datore di lavoro, di non erogare il Bonus, in modo che solo un datore di lavoro emetta il credito d’imposta.

Lavoratori che hanno lavorato una parte dell’anno. Il Bonus, per previsione legislativa, è rapportato al periodo lavorato durante il 2014.
Il Bonus verrà rapportato alla minore durata del rapporto di lavoro sulla base del numero di giorni lavorati nell’anno. Se il periodo di lavoro nell’anno è inferiore a 365 giorni, l’importo del Bonus spettante deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro nell’anno. Il Bonus passa agli eredi Il Bonus spetta anche ai lavoratori deceduti nel 2014 in relazione al loro periodo di lavoro, sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

E dal 2015…

Il Decreto Legge, per gli anni successivi, prevede un intervento normativo e strutturale, con la Legge di Stabilità per il 2015, per una complessiva revisione del prelievo fiscale al fi ne di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro. L’impegno del Governo è dunque di rendere strutturale il credito d’imposta (Bonus) per gli anni futuri.

ALCUNI ESEMPI DI EROGAZIONE DEL BONUS

Il Bonus viene percepito dalle competenze stipendiali di maggio ma è riferito all’intero 2014 e si comporta come la detrazione da lavoro dipendente quindi riferita ai giorni lavorati durante l’anno. È quindi un Bonus annuo, pagato mensilmente (da maggio) e proporzionato ai giorni lavorati nel corso dell’intero anno 2014.

Tutte le informazioni sulla newsletter del sindacato: leggi qui.

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