Arcisate-Stabio, l’opera è ancora a rischio. La Corte dei Conti “boccia” la delibera sui lavori di bonifica

La Consulta ha dato parere negativo alla delibera del Cipe per lo smaltimento delle terre con l’arsenico. L’opera potrebbe quindi non avere i soldi per essere completata

28 Luglio 2015
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Arcisatestabio 2

C’è una delibera della Corte de­i Conti, che risale a maggio e boccia la delibera­ del Cipe sullo smaltimento delle terre con l’­arsenico che si trovano nel cantiere dell’Arcisate – Stabio. Il risultato è che i soldi che completare effettivamente l’opera non ci siano. 

Quindi, se i lavori partissero come programmato a settembre, il rischio concreto potrebbe essere quello di un nuovo stop al cantiere dopo pochi mesi per l’esaurimento dei fondi.

“L’unica soluzione per mettere una toppa ­ed evitare che l’esasperazione aumenti – spiegano dal Comitato Ferrovia Arcisate-Stabio: i cittadini” – è che finalmente s­i decida di dividere l’opera in due lott­i: ovvero primo lotto Induno Olona – Arcisate (val­le Bevera), e il secondo lotto Arcisate (valle Bevera) – ­ Stabio”.

“Con i finanziamenti residui si riesce a ­completare tranquillamente il primo lott­o e si rimarginano le ferite inferte ai ­due centri abitati di Induno e Arcisate,­ quando poi si troveranno le risorse per­ completare l’opera si potrà procedere a­lla costruzione dei cavalcavia, della ga­lleria nella valle della Bevera, della s­tazione di Gaggiolo e del collegamento f­inale con la Svizzera. Passeremo una decina d’anni con un canti­ere abbandonato in mezzo ai boschi ma è il male minore…”.

 

La Corte dei Conti pone dei precisi problemi al finanziamento del risanamento ambientale:

“1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE – n. 44 del 10 novembre 2014. Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n.443/2001).

2. La Delibera de qua presenta indubbiamente caratteristiche di particolare complessità.
Infatti, da un lato, emerge un’apparente limitazione del contesto operativo all’affermata “delocalizzazione” della cava, peraltro non motivata e legata, com’è emerso dal dibattimento, da profili inerenti a particolari inidoneità, dovute alla presenza di elementi tossici non riscontrati mediante adeguate rilevazioni geologiche.
Dall’altro, sta un quadro, che viene in evidenza nel punto 2 del dispositivo della Delibera dedicato alle prescrizioni, e che indica un apporto finanziario di assoluto rilievo e tale da modificare sensibilmente il quadro economico complessivo dell’opera.

3. Il profilo attinente alla rilevanza economica dell’intervento che viene presentato quale principale oggetto della Delibera, consistente negli 8.525.634 € (IVA esclusa) per la delocalizzazione, non può ritenersi superato per la mera circostanza che disponibilità finanziarie fossero comunque presenti nell’originario ed ancora attuale piano economico del 2008.
Infatti, all’epoca, non era comunque prevedibile, in concreto, tale tipo di intervento.

4. Peraltro, ben più rilevanti sono, da un lato, la rappresentazione delle modalità con le quali è stato modificato il quadro complessivo dell’intervento (il cui costo preventivato si è notevolmente incrementato, in una tempistica decisamente inconferente con l’originario cronoprogramma, com’è stata compiutamente resa nelle premesse) e, dall’altro, le evidenti incoerenze che ne derivano.

5. Non appare, del resto, convincente l’affermazione della limitata portata dell’area decisionale che ha informato l’azione del CIPE, in conseguenza di una avulsione delle sue competenze, per l’approvazione di un finanziamento di ben 38 milioni, “ex lege”, sulla base di un contratto di programma non ancora approvato ed al quale si rinvia la reale copertura finanziaria.

6. Nel caso in esame, infatti, trattandosi di variante economica, anche in vigenza del decreto legge, la stessa avrebbe dovuto essere sottoposta all’approvazione del CIPE ai sensi dell’art. 169, comma 3, del Dlgs. n. 163/2006.
Ma, soprattutto, la predetta affermazione mira a prescindere dalla rilevanza di elementi concreti che pure sono oggetto delle “Prescrizioni” contenute nella Delibera.

7. Il Collegio, al riguardo, sottolinea una sensibile incoerenza, quale traspare dal testo stesso della Delibera, che indica come sussistesse un reale livello di problematicità in ordine alla utilizzazione del cennato apporto finanziario, con l’evidente necessità di realizzare un nuovo crono-programma e di modificare il piano economico-finanziario.

8. Del resto, come è stato sottolineato dall’Ufficio di controllo ed è stato approfondito in dibattimento, anche la particolarità di una Delibera approvata il giorno prima della conversione in legge del decreto-legge n. 133/2014 (che all’art.1, comma 10 destina risorse al contratto di programma 2012-2016), senza prevedere nemmeno i pareri delle Commissioni Parlamentari, merita alcune considerazioni.
La circostanza che la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 abbia appropriatamente ripristinato l’obbligatorietà dei medesimi, non è priva di rilievo, soprattutto in considerazione della complessa procedura che contraddistingue l’iter deliberativo dei provvedimenti adottati dal CIPE.

9. Ai sensi del vigente art. 6, comma 7, del Regolamento che ne disciplina l’attività, sono previsti termini, peraltro ordinatori, nei quali la Delibera presa sconta un ulteriore iter, sul quale la Corte ha espresso frequentemente le sue riserve e che porta quest’ultima ad esercitare le sue funzioni anche dopo diversi mesi dalla seduta.

10. Ciò induce ad affermare, anche in ossequio ai principi di ragionevolezza ed effettività richiamati dalla Corte Costituzionale in ripetute occasioni, che sussista per periodi di rilevante consistenza la persistenza di fattori endoprocedimentali.
Questi ultimi, da un lato compromettono la speditezza dell’agire amministrativo e, dall’altro non consentono di ritenere irrilevante la circostanza di una determinante modifica legislativa in sede di conversione, nelle more della “chiusura” dell’iter deliberativo, che reintroduce i pareri delle Commissioni parlamentari in un contesto, che non possono comunque sostituire la professionalità tecnica del CIPE.

11.La Sezione ritiene, quindi, si possa affermare che la Delibera de qua non abbia tenuto conto dell’esigenza di valutazioni economiche sulla variante approvata e pur considerando nel punto 2 del dispositivo, dedicato alle “Prescrizioni”, i necessari incombenti legati al consistente incremento del finanziamento dell’opera, si sia limitata a disporre sulla variante relativa alla sistemazione della cava.
Tale modo di procedere ha trascurato l’esigenza di disporre di un nuovo piano economico-finanziario, corredato da un adeguato crono-programma e dell’intervenuta conversione del Decreto-Legge n. 133/2014 nell’arco temporale, previsto dal Regolamento CIPE all’art.6, p.7, nel quale viene definito compiutamente il procedimento relativo all’adozione delle Delibere del CIPE.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, considera non conforme a legge la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE n. 44 del 10 novembre 2014. Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n.443/2001). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio: sistemazione ambientale ex cava Femar e CSFB02. Approvazione variante al progetto definitivo. CUP J31H03000530001, in quanto non ha tenuto conto dell’incremento del finanziamento dell’opera, delle modificazioni intervenute e del loro impatto economico, anche in relazione alla modifica, in sede di conversione, del D.L. n. 133/2014″.

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